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Modalità per l’esercizio dei diritti degli interessati

Le modalità per l’esercizio dei diritti degli interessati sono stabilite, in via generale, negli art. 11 e 12 del regolamento.

Quali sono i i diritti degli interessati: diritto di accesso, diritto di oblio e diritto di portabilità dei dati!

Quali sono le modalità per l’esercizio dei diritti degli interessati ? Vediamole qua!

 

Per capire di cosa si tratta vediamo delle singole parti degli articoli del regolamento!

Quanto tempo ha l’interessato per poter esercitare il proprio diritto?

  • ” Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.”

 

Come si comporta il titolare in seguito a delle richieste di accesso ai dati da parte dei soggetti interessati?

  • “Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all’interessato e stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo da chiedere all’interessato.” In parole semplici se l’interessato fa  ripetutamente richieste  infondate di avere accesso ai dati, il titolare può chiedere un contributo, nel caso in cui abbia più copie bisogna tenere in considerazione i costi amministrativi.

Come deve avvenire il riscontro all’interessato per le sue richieste?

  • Il riscontro all’interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l’interessato stesso.

Che requisiti deve avere la risposta data all’interessato?

  • “La risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.”

Quali obblighi per il titolare emergono dalla normativa?

“È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l’esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a differenza di quanto attualmente previsto – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica).”

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