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Cos’è il gruppo articolo 29?

 

il gruppo articolo 29, scopriamo cos’è!

il Gruppo articolo 29 , in inglese Working Party article 29 o WP29, è il Comitato europeo della protezione dei dati introdotto dal nuovo regolamento europeo GDPR.

Il gruppo articolo 29 : si tratta di un gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.

 

Il gruppo articolo 29 è un organismo consultivo indipendente“composto da un rappresentante delle varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.”

il gruppo articolo 29 ha un presidente che è eletto dal membri aderenti al suo interno ed ha un mandato di due anni i, il quale può essere rinnovato una volta.
Affinchè una decisione venga presa in carico è necessario che vi sia la maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

Le autorità di controllo presenti in ogni stato membro (il gruppo articolo 29 si compone di queste autorità)  hanno la competenza per la gestione dei reclami o di eventuali violazioni del regolamento europeo e delle norme nazionali in materia di protezione dei dati;

“il gruppo articolo 29 ha inoltre il potere di irrogare sanzioni, conoscere direttamente delle controversie in materia di dati personali, e di effettuare controlli preventivi e chiedere comunicazioni nel caso di trattamenti particolarmente delicati.”

Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l’autorità di controllo nazionale italiana in materia di protezione dei dati personali.

 

Qual’è lo scopo del gruppo articolo 29?

Lo scopo quindi di questo gruppo è quello di riunirsi per far fronte ai compiti affidati ai membri dei garanti nazionali!

 

Quali sono i compiti del gruppo articolo 29?

  • Verifica delle questioni riguardanti l”applicazione delle norme nazionali di esecuzione della direttiva;
  • Dare pareri sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
  • Consigliare la Commissione europea in merito ai progetti di modifica della direttiva o inerenti le misure comunitarie che incidono sui diritti e le libertà dei soggetti;
  • Formulare pareri sui codici di condotta comunitari;
  • Formulare delle raccomandazioni su qualsiasi questione riguardi la protezione dei dati personali all’interno dell’UE;
  • Creare delle linee-guida o dei documenti di indirizzo formativo riguardo le varie tematiche connesse alla protezione dei dati ed agli adattamenti dello sviluppo tecnologico. 
  • Definire i criteri di adeguatezza per i paesi terzi.

Un compito fondamentale è quello di assicurare che le autorità di controllo nazionali seguano interpretazioni comuni della normativa europea in materia.

Per eventuali consultazioni dei pareri consigliamo di visitare il sito del garante della privacy (www.garantedellaprivacy.it).

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